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Obbligatorietà dell’assicurazione sui rischi professionali

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di parere in merito all’obbligo, per un ingegnere libero professionista, di stipulare una polizza assicurativa per i rischi professionali.

A tale proposito, sembrerebbe che gli unici obblighi di stipulare una polizza riguardante la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, siano quelli contenuti nel D. Lgs. n. 163/2006, in materia di contratti pubblici.

In particolare, ai sensi dell’art. 111, comma 1, “nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio”.

Inoltre, l’art. 112, comma 5, lett. c) del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 prevede che “in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza”.

Ciò posto, allo stato, non parrebbero esserci altre previsioni che obblighino un libero professionista a stipulare una polizza assicurativa per rischi derivanti dall’esercizio della propria attività professionale.

Tuttavia, per dovere di completezza, sembra opportuno segnalare che l’art. 2, comma 1, lett. g) del D.D.L. sulla riforma delle professioni intellettuali (c.d. DDL Mastella), nel testo che dovrebbe essere presentato alle Camere, fissa, tra l’altro, quale criterio per il Governo per l’emanazione di una nuova disciplina delle professioni intellettuali quello di “prevedere un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all’atto di assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale”.

Peraltro, occorre segnalare che tale disposizione non è in vigore e non lo sarà sino a che non verrà completato l’ordinario iter legislativo.

Da ultimo, anche da una verifica del Codice Deontologico della professione di ingegnere non sembrerebbe risultare alcun obbligo inerente la stipulazione di una polizza per i rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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